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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

Art. 17
Disposizioni di prima applicazione
1. In sede di prima applicazione della presente legge si assume come quadro previsionale di riferimento di cui all'articolo 3, comma 1, la RCR oggetto del Protocollo di intesa tra la Regione e le province, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 1157 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa, tra Regione e province, e degli elaborati tecnici della Rete delle ciclovie regionali), e le reti extraurbane ed urbane pianificate e programmate a livello locale.
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