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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

Art. 5
Programmazione della mobilità ciclopedonale extraurbana ed urbana
1. Gli enti locali di cui all' articolo 4, comma 1, programmano le azioni e gli interventi nell'ambito di propria competenza, volti alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 in conformità ai propri piani e all'attuazione degli obiettivi di accessibilità e intermodalità con il trasporto pubblico, con il cicloturismo, con il collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, con particolare riferimento agli ambiti periurbani, nel rispetto del territorio.
2. Gli stessi enti locali programmano, in coerenza con i propri strumenti di pianificazione urbanistica, azioni e interventi necessari a garantire ed attuare le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, dando priorità alle reti urbane di percorsi ciclabili e ciclopedonali ed in particolare la continuità degli spostamenti quotidiani di breve raggio, la connessione con i poli attrattori e di interscambio, con i percorsi extraurbani e con la RCR, il collegamento e l'attraversamento dei capoluoghi di provincia e dei centri storici nonché dei principali siti di interesse turistico-culturale.
3. La programmazione delle azioni e degli interventi per la ciclopedonalità è parte integrante dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione sulla mobilità urbana" COM (2009) 490 def. del 30 settembre 2009 e dei Piani urbani del traffico (PUT), in quanto finalizzati a promuovere modalità di trasporto sostenibile in ambito urbano attraverso l'aumento della sicurezza stradale, in particolare degli utenti vulnerabili, garantendo la sostenibilità ambientale e la riduzione delle emissioni nocive, dei consumi energetici e dell'inquinamento acustico prodotti dal traffico veicolare privato.
4. Al fine del migliore coordinamento e dell'efficace realizzazione delle azioni e degli interventi per la ciclopedonalità, i PUMS, di cui si dotano gli enti locali o loro forme associative, curano altresì l'organizzazione interna in ambito di mobilità ciclabile, al fine di assicurare il presidio tecnico ed il coordinamento delle iniziative.
5. Nell'attività di programmazione gli enti locali possono avvalersi di consulte appositamente costituite e composte dai soggetti associativi e del volontariato che sono espressione della società civile sul tema della mobilità ciclistica.
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