LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021 n. 19 L.R. 3 agosto 2022 n. 11 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 9
(modificato comma 7 da art. 50 L.R. 27 dicembre 2017 n. 25, poi modificata lett. a), comma 8 da art. 5 L.R. 28 dicembre 2021 n. 19 )
Protocolli d'intesa e accordi per la realizzazione di azioni e interventi
1.
La Regione promuove protocolli d'intesa e accordi di programma per la realizzazione, anche mediante la concessione di contributi, degli interventi e delle azioni di cui all'articolo 6.
2.
La Regione può realizzare direttamente o compartecipare finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui al comma 1.
3.
Le intese e gli accordi di cui al comma 1 devono definire:
a)
le responsabilità dei soggetti attuatori degli interventi oggetto del finanziamento regionale;
b)
i tempi di realizzazione;
c)
la titolarità della proprietà e della gestione e manutenzione degli interventi stessi, esistenti o da realizzare.
4.
Nelle intese ed accordi di cui al comma 1 gli enti pubblici possono prevedere di tenere il proprietario indenne o manlevato dai danni che occorrano a terzi in dipendenza o in occasione del passaggio.
5.
Gli enti proprietari al fine di provvedere al contenimento dei costi possono attuare la gestione e la manutenzione anche attraverso gli strumenti di gestione partecipata dei beni comuni quali, ad esempio, i patti di collaborazione.
6.
Gli accordi che definiscono tracciati e percorsi che insistono sul territorio di più comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria tra i soggetti partecipanti agli accordi stessi e proprietari o gestori delle relative tratte. Per i sentieri e gli itinerari senza particolari standard costruttivi, sugli argini fluviali, in parchi e in zone protette, dove le biciclette sono ammesse, deve essere individuato il soggetto responsabile, pubblico o privato, della gestione e della manutenzione per tutta l'estensione del percorso.
7.
La Regione promuove, d'intesa con i comuni e le loro unioni, con le province e le aree vaste qualora costituite,
con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla rispettiva disciplina regionale e al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106
)
, con le associazioni di utenti e consumatori attive nel settore, con il sistema scolastico, attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell'uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale ed il miglioramento degli stili di vita.
![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
8.
La Regione promuove altresì accordi con e tra enti locali, Ufficio scolastico regionale e soggetti pubblici e privati, anche con la partecipazione dei rispettivi mobility manager, per:
a)
la realizzazione di progetti diretti a favorire iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di pedibus, di bicibus, di bike sharing
, di school streets (strade scolastiche);
b)
la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, e di circuiti chiusi in cui imparare e praticare in sicurezza l'uso della bicicletta;
c)
la realizzazione di iniziative di educazione stradale e di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli, in coerenza con programmi regionali, nazionali ed europei.