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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

Capo II
Pianificazione e programmazione
Art. 3

(aggiunto comma 3 bis da art. 48 L.R. 27 dicembre 2017 n. 25)

Pianificazione del sistema regionale della ciclabilità
1. Il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), di cui all' articolo 5 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), individua il Sistema regionale della ciclabilità e la RCR come quadro previsionale di riferimento volto ad orientare la pianificazione e la progettualità degli enti locali. Il PRIT, secondo le finalità indicate dalla presente legge, definisce gli indirizzi, gli obiettivi di sviluppo, le priorità e le azioni necessarie alla realizzazione del Sistema stesso, nonché le modalità di approvazione di eventuali varianti della RCR.
2. Con l'intesa della Regione, le previsioni relative alla rete ciclopedonale contenute nello strumento di pianificazione territoriale della città metropolitana di Bologna, di cui all'articolo 4, costituiscono parte integrante delle previsioni del PRIT.
3. La RCR è costituita da corridoi all'interno dei quali sono presenti percorsi o itinerari ciclabili realizzati o da realizzare. Comprende i progetti di reti ciclabili e di ciclovie turistiche europee Euro Velo e nazionali Bicitalia e del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche, si coordina e si integra con le reti ciclabili locali anche non rientranti nella stessa e individua, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della legge 19 ottobre 1998, n. 366 Sito esterno (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), i tracciati ferroviari dismessi e gli argini dei fiumi e dei torrenti utilizzabili per la realizzazione di piste e itinerari ciclabili ad uso turistico.
3 bis. Qualora la RCR attraversi il territorio compreso nelle aree protette nazionali, gli strumenti di pianificazione e gli eventuali interventi di cui all'articolo 6 sono adottati e realizzati nel rispetto degli articoli 12 e 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno(Legge quadro sulle aree protette).
Art. 4

(modificato comma 1 da art. 49 L.R. 27 dicembre 2017 n. 25)

Pianificazione di livello locale
1. La Città metropolitana di Bologna, le province, i comuni e le loro unioni individuano, nei rispettivi strumenti di pianificazione e in raccordo con gli strumenti di pianificazione territoriale di livello superiore anche nazionale , la rete ciclopedonale locale dei propri territori con riferimento anche alle finalità di cui all'articolo 1 e ne programmano i relativi interventi di valorizzazione. Le province e le aree vaste qualora costituite collaborano alle azioni dei comuni e delle unioni, in riferimento alle infrastrutture stradali da loro gestite.
2. Qualora la pianificazione locale preveda di realizzare strade di nuova costruzione o interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, le piste ciclabili non realizzabili in adiacenza, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno, sono localizzate in ambiti tali da garantire la fruibilità e la connessione funzionale delle stesse con i poli attrattori, con i nodi di interscambio del trasporto pubblico e, in generale, con i luoghi di interesse sociale, storico, culturale, enogastronomico e turistico di fruizione pubblica, nonché con la RCR e le reti extraurbane ed urbane.
3. I comuni aggiornano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con la previsione di realizzare spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza, ad attività terziarie e produttive, nei poli attrattori nonché in tutte le strutture pubbliche.
4. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica di nuova realizzazione e in quelli esistenti, ove possibile, è fatto obbligo di riservare spazi per il ricovero di biciclette per i residenti, disponibili altresì, per i visitatori, limitatamente a soste di breve durata.
5. La pianificazione di itinerari ciclabili, rientranti nella RCR, idonei all'attraversamento dei confini del singolo ente, deve avvenire in accordo tra gli enti limitrofi interessati, garantendo il collegamento degli stessi.
Art. 5
Programmazione della mobilità ciclopedonale extraurbana ed urbana
1. Gli enti locali di cui all' articolo 4, comma 1, programmano le azioni e gli interventi nell'ambito di propria competenza, volti alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 in conformità ai propri piani e all'attuazione degli obiettivi di accessibilità e intermodalità con il trasporto pubblico, con il cicloturismo, con il collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, con particolare riferimento agli ambiti periurbani, nel rispetto del territorio.
2. Gli stessi enti locali programmano, in coerenza con i propri strumenti di pianificazione urbanistica, azioni e interventi necessari a garantire ed attuare le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, dando priorità alle reti urbane di percorsi ciclabili e ciclopedonali ed in particolare la continuità degli spostamenti quotidiani di breve raggio, la connessione con i poli attrattori e di interscambio, con i percorsi extraurbani e con la RCR, il collegamento e l'attraversamento dei capoluoghi di provincia e dei centri storici nonché dei principali siti di interesse turistico-culturale.
3. La programmazione delle azioni e degli interventi per la ciclopedonalità è parte integrante dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione sulla mobilità urbana" COM (2009) 490 def. del 30 settembre 2009 e dei Piani urbani del traffico (PUT), in quanto finalizzati a promuovere modalità di trasporto sostenibile in ambito urbano attraverso l'aumento della sicurezza stradale, in particolare degli utenti vulnerabili, garantendo la sostenibilità ambientale e la riduzione delle emissioni nocive, dei consumi energetici e dell'inquinamento acustico prodotti dal traffico veicolare privato.
4. Al fine del migliore coordinamento e dell'efficace realizzazione delle azioni e degli interventi per la ciclopedonalità, i PUMS, di cui si dotano gli enti locali o loro forme associative, curano altresì l'organizzazione interna in ambito di mobilità ciclabile, al fine di assicurare il presidio tecnico ed il coordinamento delle iniziative.
5. Nell'attività di programmazione gli enti locali possono avvalersi di consulte appositamente costituite e composte dai soggetti associativi e del volontariato che sono espressione della società civile sul tema della mobilità ciclistica.
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