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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

Capo III
Azioni, interventi e strumenti per la promozione, lo sviluppo e l'attuazione del sistema regionale della ciclabilità
Art. 6

(modificata lett. l) comma 4 da art. 21 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

Tipologie di azioni e interventi
1. Le azioni e gli interventi comprendono la progettazione e la realizzazione di infrastrutture e di servizi, di misure e iniziative informative e formative per lo sviluppo e la promozione della ciclabilità.
2. Gli interventi infrastrutturali possono riguardare la realizzazione e la riqualificazione, da realizzarsi nel rispetto delle norme tecnico-costruttive vigenti e degli indirizzi in materia, allo scopo di garantire la necessaria uniformità dell'intero sistema regionale, di:
a) reti urbane ed extraurbane di piste ciclabili e ciclopedonali, ivi comprese quelle previste dall'articolo 4, comma 2, da realizzarsi nel rispetto delle norme tecnico-costruttive vigenti;
b) ciclovie, interventi di recupero a fini ciclabili di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali, tratturi, di tratti di viabilità dismessa o declassata, di sedimi di strade ferrate dismesse, di tratti di viabilità forestale e militare, di strade di servizio, di altre opere di bonifica, di acquedotti, di ponti dismessi e altri manufatti stradali;
c) recupero e conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari e delle case cantoniere insistenti sulla tratta che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o a punti di ristoro specializzati per l'ospitalità dei cicloturisti;
d) raccordo di tratte spezzate non a rete e messa in sicurezza di punti critici, per il superamento della frammentazione e della mancanza di continuità delle piste ciclabili esistenti urbane ed extraurbane;
e) interventi di moderazione del traffico;
f) poli di interscambio modale;
g) sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
h) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico;
i) parcheggi attrezzati, liberi, custoditi od automatizzati atti a garantire i velocipedi ivi riposti;
l) fornitura e posa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico ed omogenea sull'intera RCR, nonché di segnaletica di direzione dedicata agli itinerari ciclabili con indicazione della tipologia e delle caratteristiche del tratto;
m) strutture mobili e infrastrutture atte a realizzare una migliore accessibilità per l'intermodalità fra biciclette, autoveicoli e mezzi di trasporto pubblico, eliminazione di barriere e ostacoli, velostazioni, parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e delle autostazioni;
n) fornitura e installazione di tecnologie intelligenti per il monitoraggio della ciclabilità;
o) piattaforme digitali per servizi innovativi volti allo sviluppo e alla promozione della bicicletta.
3. Le strutture adibite alla sosta delle biciclette di cui al comma 2, lettera i), dovranno essere garantite in quantità corrispondente all'utenza reale e alle sue previsioni di crescita ed ampiamente diffuse sul territorio, sia nei punti di origine sia alle destinazioni degli spostamenti e dotate di strumentazione idonea a contrastare il furto delle biciclette.
4. Le azioni possono comprendere:
a) servizi di biciclette a noleggio o bike sharing e sviluppo del sistema bike sharing regionale denominato Mi Muovo in bici, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico, quali stazioni, autostazioni e fermate e di strutture pubbliche quali poli scolastici, strutture sanitarie, uffici pubblici;
b) azioni finalizzate allo sviluppo ed alla sicurezza della ciclabilità, anche attraverso la creazione di punti di manutenzione della bicicletta;
c) creazione in via sperimentale di registri per l'identificazione e riconoscimento delle biciclette;
d) azioni volte alla condivisione degli spazi urbani, alla riduzione della velocità, alla tutela della sicurezza e dell'incolumità di pedoni e ciclisti attraverso la diffusione di "zone 30";
e) azioni per agevolare il trasporto in sicurezza delle biciclette sui mezzi pubblici anche attraverso la promozione dell'uso di bici pieghevoli;
f) implementazione e sistematizzazione della mappatura dei percorsi della RCR, anche avvalendosi della cartografia esistente e resa disponibile dagli autori, se conforme al modello dati costituente la cartografia regionale di base;
g) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata anche di tipo georeferenziato per dispositivi mobili e non;
h) attivazione presso gli enti preposti al turismo e gli Uffici relazioni con il pubblico (URP), di servizi di informazione per cicloturisti, anche in collaborazione con i soggetti associativi e del volontariato del territorio;
i) realizzazione di conferenze, attività culturali, iniziative educative e scolastiche atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto non inquinante e componente rilevante della mobilità regionale;
l) azioni ed iniziative volte allo sviluppo e all'incentivazione dell'uso della bicicletta e cargo bike, anche a pedalata assistita nonché volte alla divulgazione della sicurezza della ciclabilità e per la condivisione di buone pratiche, di dati e informazioni;
m) azioni ed iniziative volte alla realizzazione di studi dell'incidentalità legata alla mobilità ciclabile all'interno dei piani di individuazione di nuovi percorsi ciclabili, quale premessa fondamentale per il monitoraggio delle criticità presenti sul territorio e per l'individuazione delle possibili soluzioni per la loro riduzione ed eliminazione.
5. Gli enti locali nell'ambito della propria programmazione indicano le azioni e gli interventi che intendono realizzare specificando:
a) i costi degli interventi e le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si intendono attivare per la loro realizzazione;
b) i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto;
c) gli interventi di manutenzione da garantire;
d) i tempi previsti per la realizzazione;
e) gli obiettivi attesi in termini di efficacia degli interventi.
Art. 7
Contrasto al furto
1. Nell'ambito della progettazione degli interventi e delle azioni possono costituire elementi di premialità la realizzazione di misure volte a contrastare il furto quali:
a) forme di vigilanza, anche attraverso l'uso di sistemi di videosorveglianza nei limiti consentiti dalle leggi, nei luoghi attrattori come sedi di lavoro, scuole, uffici pubblici, strutture sanitarie, cinema, impianti sportivi e del tempo libero, postazioni di bike sharing e velostazioni;
b) servizi agli utenti, anche in funzione di prevenzione al furto, quali riparazioni, gonfiaggio, noleggio, vendita accessori, in prossimità delle velostazioni;
c) marchiatura registrata delle biciclette, diretta alla loro iscrizione nei registri di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c). La Regione stabilisce a tal fine i requisiti per garantire l'uniformità delle procedure di marchiatura e di registrazione sull'intero territorio regionale.
Art. 8

(modificato comma 2 da art. 22 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

Finanziamento di azioni ed interventi
1. La Regione finanzia le azioni e gli interventi di cui all'articolo 6 mediante la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui al comma 2.
2. Sono soggetti beneficiari dei contributi regionali per la promozione della ciclabilità la città metropolitana, le province e le aree vaste qualora costituite, i comuni e le loro unioni, le agenzie locali per la mobilità e le società di gestione che operano nel settore del trasporto pubblico e della mobilità.  Possono altresì beneficiare dei contributi regionali, in attuazione di specifiche misure di finanziamento statali, a seguito di appositi bandi regionali, le persone fisiche residenti nel territorio regionale.
3. Gli enti che evidenziano gravi inadempienze nella manutenzione delle proprie infrastrutture, della segnaletica e degli arredi funzionali alla ciclabilità non potranno essere beneficiari di contributi in applicazione della presente legge.
4. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 9

(modificato comma 7 da art. 50 L.R. 27 dicembre 2017 n. 25, poi modificata lett. a), comma 8 da art. 5 L.R. 28 dicembre 2021 n. 19 )

Protocolli d'intesa e accordi per la realizzazione di azioni e interventi
1. La Regione promuove protocolli d'intesa e accordi di programma per la realizzazione, anche mediante la concessione di contributi, degli interventi e delle azioni di cui all'articolo 6.
2. La Regione può realizzare direttamente o compartecipare finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui al comma 1.
3. Le intese e gli accordi di cui al comma 1 devono definire:
a) le responsabilità dei soggetti attuatori degli interventi oggetto del finanziamento regionale;
b) i tempi di realizzazione;
c) la titolarità della proprietà e della gestione e manutenzione degli interventi stessi, esistenti o da realizzare.
4. Nelle intese ed accordi di cui al comma 1 gli enti pubblici possono prevedere di tenere il proprietario indenne o manlevato dai danni che occorrano a terzi in dipendenza o in occasione del passaggio.
5. Gli enti proprietari al fine di provvedere al contenimento dei costi possono attuare la gestione e la manutenzione anche attraverso gli strumenti di gestione partecipata dei beni comuni quali, ad esempio, i patti di collaborazione.
6. Gli accordi che definiscono tracciati e percorsi che insistono sul territorio di più comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria tra i soggetti partecipanti agli accordi stessi e proprietari o gestori delle relative tratte. Per i sentieri e gli itinerari senza particolari standard costruttivi, sugli argini fluviali, in parchi e in zone protette, dove le biciclette sono ammesse, deve essere individuato il soggetto responsabile, pubblico o privato, della gestione e della manutenzione per tutta l'estensione del percorso.
7. La Regione promuove, d'intesa con i comuni e le loro unioni, con le province e le aree vaste qualora costituite, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla rispettiva disciplina regionale e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno) , con le associazioni di utenti e consumatori attive nel settore, con il sistema scolastico, attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell'uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale ed il miglioramento degli stili di vita.
8. La Regione promuove altresì accordi con e tra enti locali, Ufficio scolastico regionale e soggetti pubblici e privati, anche con la partecipazione dei rispettivi mobility manager, per:
a) la realizzazione di progetti diretti a favorire iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di pedibus, di bicibus, di bike sharing , di school streets (strade scolastiche);
b) la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, e di circuiti chiusi in cui imparare e praticare in sicurezza l'uso della bicicletta;
c) la realizzazione di iniziative di educazione stradale e di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli, in coerenza con programmi regionali, nazionali ed europei.
Art. 10

(modificato comma 4 da art. 51 L.R. 27 dicembre 2017 n. 25)

Rapporti con l'associazionismo
1. La Regione mantiene rapporti di collaborazione e di confronto con i soggetti di cui all'articolo 9, comma 7 per l'elaborazione dei programmi e dei provvedimenti previsti dalla presente legge, per la realizzazione di progetti ed attività volte allo sviluppo, all'incentivazione e alla divulgazione della ciclabilità nonché per la condivisione di buone pratiche, di dati e di informazioni a tali fini utili.
2. La Regione può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 1, operanti nel settore della promozione della ciclabilità e dell'educazione alla mobilità sostenibile.
3. La Regione può concedere contributi, ai soggetti di cui al comma 1 per la realizzazione di progetti ed attività volte allo sviluppo, all'incentivazione e alla divulgazione della ciclabilità.
4. La Regione provvede a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e secondo le norme del decreto legislativo n. 117 del 2017, dandone adeguata pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'ente.
5. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
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