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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

Art. 16

(aggiunta lett. e bis) da art. 32 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)

Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere la ciclabilità. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati in ambito urbano ed extraurbano;
b) il grado di realizzazione della RCR;
c) una dettagliata analisi in ordine allo stato manutentivo della RCR;
d) i risultati ottenuti dall'incremento della mobilità ciclabile nei centri urbani, in termini di riduzione del tasso di motorizzazione con particolare riferimento ai veicoli a combustione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico nonché di sinistri e danni agli utenti della strada;
e) lo stato di attuazione dell'integrazione modale bicicletta con il trasporto pubblico locale e regionale;
e bis)
impatto ambientale;
f) la tipologia e la localizzazione degli interventi realizzati, i beneficiari dei contributi, le risorse programmate e concesse e la percentuale di contribuzione regionale;
g) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione della valutazione di cui al comma 1.
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