LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021 n. 19 L.R. 3 agosto 2022 n. 11 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 16
(aggiunta lett. e bis) da art. 32 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere la ciclabilità. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a)
il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati in ambito urbano ed extraurbano;
b)
il grado di realizzazione della RCR;
c)
una dettagliata analisi in ordine allo stato manutentivo della RCR;
d)
i risultati ottenuti dall'incremento della mobilità ciclabile nei centri urbani, in termini di riduzione del tasso di motorizzazione con particolare riferimento ai veicoli a combustione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico nonché di sinistri e danni agli utenti della strada;
e)
lo stato di attuazione dell'integrazione modale bicicletta con il trasporto pubblico locale e regionale;
e bis)
impatto ambientale;
f)
la tipologia e la localizzazione degli interventi realizzati, i beneficiari dei contributi, le risorse programmate e concesse e la percentuale di contribuzione regionale;
g)
eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
2.
Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione della valutazione di cui al comma 1.