LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021 n. 19 L.R. 3 agosto 2022 n. 11 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 3
(aggiunto comma 3 bis da art. 48 L.R. 27 dicembre 2017 n. 25)
Pianificazione del sistema regionale della ciclabilità
1.
Il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), di cui all'
articolo 5 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), individua il Sistema regionale della ciclabilità e la RCR come quadro previsionale di riferimento volto ad orientare la pianificazione e la progettualità degli enti locali. Il PRIT, secondo le finalità indicate dalla presente legge, definisce gli indirizzi, gli obiettivi di sviluppo, le priorità e le azioni necessarie alla realizzazione del Sistema stesso, nonché le modalità di approvazione di eventuali varianti della RCR.
2.
Con l'intesa della Regione, le previsioni relative alla rete ciclopedonale contenute nello strumento di pianificazione territoriale della città metropolitana di Bologna, di cui all'articolo 4, costituiscono parte integrante delle previsioni del PRIT.
3.
La RCR è costituita da corridoi all'interno dei quali sono presenti percorsi o itinerari ciclabili realizzati o da realizzare. Comprende i progetti di reti ciclabili e di ciclovie turistiche europee Euro Velo e nazionali Bicitalia e del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche, si coordina e si integra con le reti ciclabili locali anche non rientranti nella stessa e individua, ai sensi dell'
articolo 8, comma 1, della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), i tracciati ferroviari dismessi e gli argini dei fiumi e dei torrenti utilizzabili per la realizzazione di piste e itinerari ciclabili ad uso turistico.
3 bis.
Qualora la RCR attraversi il territorio compreso nelle aree protette nazionali, gli strumenti di pianificazione e gli eventuali interventi di cui all'articolo 6 sono adottati e realizzati nel rispetto degli
articoli 12 e 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).