LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021 n. 19 L.R. 3 agosto 2022 n. 11 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 6
(modificata lett. l) comma 4 da art. 21 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)
Tipologie di azioni e interventi
1.
Le azioni e gli interventi comprendono la progettazione e la realizzazione di infrastrutture e di servizi, di misure e iniziative informative e formative per lo sviluppo e la promozione della ciclabilità.
2.
Gli interventi infrastrutturali possono riguardare la realizzazione e la riqualificazione, da realizzarsi nel rispetto delle norme tecnico-costruttive vigenti e degli indirizzi in materia, allo scopo di garantire la necessaria uniformità dell'intero sistema regionale, di:
a)
reti urbane ed extraurbane di piste ciclabili e ciclopedonali, ivi comprese quelle previste dall'articolo 4, comma 2, da realizzarsi nel rispetto delle norme tecnico-costruttive vigenti;
b)
ciclovie, interventi di recupero a fini ciclabili di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali, tratturi, di tratti di viabilità dismessa o declassata, di sedimi di strade ferrate dismesse, di tratti di viabilità forestale e militare, di strade di servizio, di altre opere di bonifica, di acquedotti, di ponti dismessi e altri manufatti stradali;
c)
recupero e conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari e delle case cantoniere insistenti sulla tratta che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o a punti di ristoro specializzati per l'ospitalità dei cicloturisti;
d)
raccordo di tratte spezzate non a rete e messa in sicurezza di punti critici, per il superamento della frammentazione e della mancanza di continuità delle piste ciclabili esistenti urbane ed extraurbane;
e)
interventi di moderazione del traffico;
f)
poli di interscambio modale;
g)
sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
h)
dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico;
i)
parcheggi attrezzati, liberi, custoditi od automatizzati atti a garantire i velocipedi ivi riposti;
l)
fornitura e posa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico ed omogenea sull'intera RCR, nonché di segnaletica di direzione dedicata agli itinerari ciclabili con indicazione della tipologia e delle caratteristiche del tratto;
m)
strutture mobili e infrastrutture atte a realizzare una migliore accessibilità per l'intermodalità fra biciclette, autoveicoli e mezzi di trasporto pubblico, eliminazione di barriere e ostacoli, velostazioni, parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e delle autostazioni;
n)
fornitura e installazione di tecnologie intelligenti per il monitoraggio della ciclabilità;
o)
piattaforme digitali per servizi innovativi volti allo sviluppo e alla promozione della bicicletta.
3.
Le strutture adibite alla sosta delle biciclette di cui al comma 2, lettera i), dovranno essere garantite in quantità corrispondente all'utenza reale e alle sue previsioni di crescita ed ampiamente diffuse sul territorio, sia nei punti di origine sia alle destinazioni degli spostamenti e dotate di strumentazione idonea a contrastare il furto delle biciclette.
4.
Le azioni possono comprendere:
a)
servizi di biciclette a noleggio o bike sharing e sviluppo del sistema bike sharing regionale denominato Mi Muovo in bici, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico, quali stazioni, autostazioni e fermate e di strutture pubbliche quali poli scolastici, strutture sanitarie, uffici pubblici;
b)
azioni finalizzate allo sviluppo ed alla sicurezza della ciclabilità, anche attraverso la creazione di punti di manutenzione della bicicletta;
c)
creazione in via sperimentale di registri per l'identificazione e riconoscimento delle biciclette;
d)
azioni volte alla condivisione degli spazi urbani, alla riduzione della velocità, alla tutela della sicurezza e dell'incolumità di pedoni e ciclisti attraverso la diffusione di "zone 30";
e)
azioni per agevolare il trasporto in sicurezza delle biciclette sui mezzi pubblici anche attraverso la promozione dell'uso di bici pieghevoli;
f)
implementazione e sistematizzazione della mappatura dei percorsi della RCR, anche avvalendosi della cartografia esistente e resa disponibile dagli autori, se conforme al modello dati costituente la cartografia regionale di base;
g)
redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata anche di tipo georeferenziato per dispositivi mobili e non;
h)
attivazione presso gli enti preposti al turismo e gli Uffici relazioni con il pubblico (URP), di servizi di informazione per cicloturisti, anche in collaborazione con i soggetti associativi e del volontariato del territorio;
i)
realizzazione di conferenze, attività culturali, iniziative educative e scolastiche atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto non inquinante e componente rilevante della mobilità regionale;
l)
azioni ed iniziative volte allo sviluppo e all'incentivazione dell'uso della bicicletta
e cargo bike, anche a pedalata assistita nonché volte alla divulgazione della sicurezza della ciclabilità e per la condivisione di buone pratiche, di dati e informazioni;
m)
azioni ed iniziative volte alla realizzazione di studi dell'incidentalità legata alla mobilità ciclabile all'interno dei piani di individuazione di nuovi percorsi ciclabili, quale premessa fondamentale per il monitoraggio delle criticità presenti sul territorio e per l'individuazione delle possibili soluzioni per la loro riduzione ed eliminazione.
5.
Gli enti locali nell'ambito della propria programmazione indicano le azioni e gli interventi che intendono realizzare specificando:
a)
i costi degli interventi e le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si intendono attivare per la loro realizzazione;
b)
i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto;
c)
gli interventi di manutenzione da garantire;
d)
i tempi previsti per la realizzazione;
e)
gli obiettivi attesi in termini di efficacia degli interventi.