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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

Art. 8

(modificato comma 2 da art. 22 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

Finanziamento di azioni ed interventi
1. La Regione finanzia le azioni e gli interventi di cui all'articolo 6 mediante la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui al comma 2.
2. Sono soggetti beneficiari dei contributi regionali per la promozione della ciclabilità la città metropolitana, le province e le aree vaste qualora costituite, i comuni e le loro unioni, le agenzie locali per la mobilità e le società di gestione che operano nel settore del trasporto pubblico e della mobilità.  Possono altresì beneficiare dei contributi regionali, in attuazione di specifiche misure di finanziamento statali, a seguito di appositi bandi regionali, le persone fisiche residenti nel territorio regionale.
3. Gli enti che evidenziano gravi inadempienze nella manutenzione delle proprie infrastrutture, della segnaletica e degli arredi funzionali alla ciclabilità non potranno essere beneficiari di contributi in applicazione della presente legge.
4. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
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