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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/11/2019
2. Testo Coordinato01/08/2019
3. Testo Coordinato03/06/2019
4. Testo Coordinato20/12/2018
5. Testo Coordinato25/11/2016
6. Testo Coordinato29/07/2016
7. Testo Coordinato09/05/2016
8. Testo Coordinato29/12/2015
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato30/04/2015
11. Testo Coordinato12/03/2015
12. Testo Coordinato18/11/2014
13. Testo Coordinato18/07/2014
14. Testo Coordinato20/12/2013
15. Testo Coordinato21/12/2012
16. Testo Coordinato22/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato29/10/2008
19. Testo Coordinato26/07/2007
20. Testo Coordinato29/12/2006
21. Testo Coordinato28/07/2006
22. Testo Coordinato06/06/2006
23. Testo Coordinato18/02/2005
24. Testo Coordinato28/12/2004
25. Testo Coordinato01/08/2002
26. Testo Originale27/11/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 23/06/2017

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11

SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 175 del 23 giugno 2017

Art. 10
Controlli, decadenza e revoca
1. Le strutture individuate dal programma di cui all'articolo 6, comma 3, quali soggetti gestori delle procedure per la realizzazione degli interventi ivi previsti sono deputate al controllo sulla corretta gestione degli stessi da parte dei beneficiari, secondo le modalità previste dagli atti stessi.
2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 3 nel periodo intercorrente fra il riconoscimento del contributo o dell'incentivo e la sua completa erogazione costituisce causa di decadenza dai contributi e dagli incentivi, con recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi del comma 4.
3. Il mancato adempimento, totale o parziale, degli obblighi assunti dal beneficiario costituisce causa di revoca dei contributi o degli incentivi, con recupero degli importi eventualmente erogati ai sensi del comma 4.
4. In caso di revoca o decadenza dai contributi o dagli incentivi di cui alla presente legge il beneficiario deve restituire, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'atto di revoca, le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di erogazione e quella di adozione dell'atto, calcolati al tasso previsto dall'articolo 1284 del codice civile.
5. Il CORECOM provvede alla rilevazione e alla messa a disposizione dei dati necessari per il controllo della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3.

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