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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/08/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato20/05/2021
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato22/10/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato27/12/2017
8. Testo Coordinato01/08/2017
9. Testo Coordinato23/12/2016
10. Testo Coordinato21/10/2015
11. Testo Coordinato18/07/2014
12. Testo Coordinato25/07/2013
13. Testo Coordinato13/12/2011
14. Testo Coordinato23/12/2010
15. Testo Coordinato19/12/2008
16. Testo Coordinato30/06/2008
17. Testo Coordinato21/12/2007
18. Testo Coordinato28/07/2006
19. Testo Coordinato27/07/2005
20. Testo Coordinato28/07/2004
21. Testo Coordinato01/02/2002
22. Testo Originale06/10/1998

Data di pubblicazione della legge modificante : 23/06/2017

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11

SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 175 del 23 giugno 2017

Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge sono imprese dell'informazione operanti in ambito locale le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) che svolgono la propria attività in uno dei seguenti ambiti:
a) emittenza televisiva digitale terrestre (DTT);
b) emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;
c) emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via web, streaming/applicazione on demand su diverse piattaforme o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari;
d) stampa quotidiana cartacea;
e) testate giornalistiche online;
f) agenzie di stampa quotidiana;
g) stampa periodica regionale e locale.

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