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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11

SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE

Art. 7
Incentivi per l'occupazione nel settore radiotelevisivo e dell'editoria
1. La Regione riconosce ai soggetti di cui all'articolo 2 incentivi per l'occupazione nella seguente misura massima:
a) 50 per cento (75 per cento in caso di lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68 del 1999 Sito esterno) della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali per ogni reinserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale giornalista iscritto all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 Sito esterno. Sono escluse le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato;
b) 50 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali per ogni nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale giornalista iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 Sito esterno;
c) 30 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali per ogni nuova assunzione a tempo determinato di personale giornalista iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 Sito esterno, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 Sito esterno (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 Sito esterno.
2. Per beneficiare degli incentivi di cui al comma 1 i soggetti interessati sono tenuti a stipulare i contratti di lavoro entro un anno dalla data di assegnazione del contributo e a garantire che la durata dei contratti su cui ricevono il contributo sia superiore alla durata del contributo stesso.
3. Gli interventi di cui al comma 1 spettano dall'anno di conclusione del contratto di lavoro fino al secondo anno compiuto, compatibilmente con le risorse previste dal programma annuale degli investimenti da finanziare definito ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'incentivo non può, comunque, superare l'importo massimo di euro 20.000,00, ovvero di euro 30.000,00 in caso di lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68 del 1999 Sito esterno, per ogni contratto di lavoro concluso.
5. La misura degli incentivi di cui al comma 1 è aumentata di trenta punti percentuali qualora le assunzioni riguardino personale giornalista iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 Sito esterno, rientrante in una delle seguenti categorie:
a) giovani con età inferiore a 35 anni;
b) svantaggiati, così come definiti dalla normativa nazionale;
c) disabili, cosi come definiti dalla normativa nazionale.
6. Gli incentivi di cui al comma 1 non sono di norma cumulabili con analoghi contributi, sgravi o agevolazioni, comunque denominati, tranne nel caso dei contributi erogati ai sensi della legge n. 68 del 1999 Sito esterno, purché tale cumulo non comporti un'intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi ammissibili a contributo.
7. Gli incentivi non possono essere riconosciuti alle assunzioni che violano il diritto di precedenza all'assunzione di altri lavoratori previsti dalla normativa nazionale o contrattuale.

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