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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/05/2020
2. Testo Coordinato22/10/2018
3. Testo Coordinato18/07/2017
4. Testo Originale23/06/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/12/2020

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11

SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE

Art. 3

(prima soppresse parole: lettera a) punto 2, lettera b) punto 2, lettera c) punto 2, lettera d) punto 2, lettera e) punto 1, lettera f) punto 1, lettera g) punto 2 del comma 2 da art. 40 L.R. 18 luglio 2017, n. 14, in seguito soppressi punto 1) lett. a) e punto 1) lett. b) comma 2, modificata lett. e) comma 4 e aggiunto comma 4 bis da art. 15 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

Requisiti per l'accesso a contributi e incentivi
1. Sono destinatari degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, le imprese dell'informazione di cui all'articolo 2 iscritte da almeno un anno nel ROC, che operano nella regione Emilia-Romagna e che:
a) svolgono l'attività disponendo di una testata giornalistica regolarmente registrata al tribunale competente, con un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti;
b) dispongono di una redazione giornalistica composta da giornalisti, professionisti o pubblicisti, dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o part-time;
c) si avvalgono, per l'attività giornalistica, esclusivamente di personale iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 Sito esterno (Ordinamento della professione di giornalista), assunto nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale del comparto o retribuito mediante equo compenso così come definito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233 Sito esterno (Equo compenso nel settore giornalistico) coerentemente con i principi stabiliti dal Patto per il lavoro;
d) sono in regola con il versamento dei contributi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il personale giornalistico;
e) sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali per il restante personale;
f) sono in regola con il pagamento degli stipendi. In caso contrario, a pena di decadenza dal contributo o altro incentivo riconosciuto e con recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi dell'articolo 10 comma 4, hanno l'obbligo di rientrare in una situazione di regolarità entro tre mesi dalla data di riconoscimento del contributo o incentivo stesso; nelle more del periodo necessario alla regolarizzazione, l'effettiva erogazione del contributo o di altro incentivo è sospesa;
g) dedicano all'informazione locale autoprodotta una foliazione o un numero di articoli pubblicati o un numero di lanci d'agenzia (take) o una fascia oraria complessiva del proprio palinsesto diurno (ore 7-24.00) pari a una quota complessiva di almeno il 60 per cento dell'attività giornalistica svolta dalla propria redazione;
h) sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo ottemperato alle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 Sito esterno (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
i) sono in regola con gli adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
j) non hanno effettuato negli ultimi sei mesi licenziamenti per motivi economici di personale adibito alle stesse mansioni cui si riferiscono le assunzioni;
k) non hanno in atto provvedimenti di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro di personale adibito alle stesse mansioni cui si riferiscono le assunzioni.
2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per usufruire degli interventi previsti le imprese dell'informazione devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) - DTT:
1) abrogato.
2) redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti ... e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti ... e comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;
3) trasmettere contenuti riferibili alla televendita in misura non superiore alle percentuali stabilite dalla normativa nazionale per i contributi annuali statali alle tv e alle radio locali;
b) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) - Emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+:
1) abrogato.
2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente ... e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti ... comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;
c) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) - Emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via web, streaming/applicazione on demand su diverse piattaforme o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari:
1) operano in Emilia-Romagna;
2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente ... e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti ... comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;
d) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) - Stampa quotidiana cartacea:
1) giornale diffuso a pagamento e in modo autonomo in almeno il 30 per cento dei comuni dell'Emilia-Romagna e per non meno di duecentocinquantacinque giorni l'anno;
2) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti ... e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti ... comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;
e) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) - Testate giornalistiche online:
1) redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti ... e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti ... comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;
f) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) - Agenzie di stampa quotidiana:
1) redazione giornalistica con almeno cinque giornalisti dipendenti ... e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti ... comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;
g) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) - Stampa periodica regionale e locale:
1) periodico, non di frequenza quotidiana e che non figuri come supplemento di altri giornali o pubblicazioni, diffuso a pagamento in almeno il 30 per cento dei comuni dell'Emilia-Romagna o in almeno il 20 per cento dei comuni dei territori provinciali in cui ha sede il periodico e per non meno di quarantadue uscite all'anno per i settimanali, ventuno uscite per i quindicinali, dieci uscite per i mensili;
2) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti ... e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti ... comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;
3. Sono, in ogni caso, escluse dai contributi e dagli incentivi di cui alla presente legge le imprese riconducibili a partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, professionali e di categoria secondo la normativa vigente.
4. Sono, altresì, escluse:
a) le imprese che sono state sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del titolo IV, capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 Sito esterno (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande relative agli interventi di cui all'articolo 6;
b) le imprese che trasmettono o promuovono programmi con contenuti vietati ai minori;
d) le imprese i cui titolari o editori hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al libro II, titolo II, capo II (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione) ovvero al titolo XIII, capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del codice penale;
e) le imprese che pubblicizzano il gioco d'azzardo secondo la normativa vigente.
4 bis. Il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia-Romagna (CORECOM), previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti nel presente articolo, cura la tenuta dell'elenco delle imprese ammissibili agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, indicando, per ognuna di esse, i punteggi relativi ai requisiti richiesti.

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