Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 29/05/2020 | ||
2. | 22/10/2018 | ||
3. | 18/07/2017 | ||
4. | 23/06/2017 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/12/2020
LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11
SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
(aggiunto comma 3 bis da art. 5 L.R. 29 maggio 2020, n. 1, in seguito sostituite lett. a), comma 1 e comma 3 bis da art. 25 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11)
Tipologia e programmazione degli interventi
1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, sono costituiti:
a) dalla concessione di contributi di parte corrente o in conto capitale;
b) dalla concessione di contributi in conto interessi;
c) da prestazioni di garanzie per l'accesso al credito;
d) dagli incentivi per l'occupazione di cui all'articolo 7;
e) dall'erogazione di contributi per la vendita dei programmi di pubblicità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k);
f) da incentivi per il sostegno all'avvio d'imprese di giovani giornalisti di cui all'articolo 8.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono riconosciuti fino a esaurimento delle risorse agli stessi destinate dal programma annuale degli interventi da finanziare.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare e acquisito il parere del CORECOM, definisce il programma annuale degli interventi da finanziare, che:
a) specifica, per ogni intervento, la tipologia di spese ammissibili e la misura massima di agevolazione in percentuale della spesa ammessa;
b) definisce, in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), le modalità e i termini di riconoscimento di contributi e incentivi;
c) definisce le modalità dei controlli di cui all'articolo 10;
d) individua i soggetti gestori delle procedure;
e) definisce i titoli di priorità per gli anni successivi conseguiti dalle imprese escluse dagli interventi di cui al comma 1 in ragione della mancanza di fondi.
3 bis. Per il superamento di situazioni di particolare crisi a seguito dell'emergenza Covid-19, ai soggetti di cui all'articolo 2, la Giunta regionale può concedere contributi straordinari, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, anche indipendentemente dalla programmazione di cui al comma 3, al fine di sostenere gli interventi negli ambiti di cui all'articolo 5. Ulteriori contributi possono essere concessi ai fini dello svolgimento di campagne di comunicazione istituzionale per la più ampia diffusione di opportunità e misure a beneficio dei cittadini e della comunità regionale introdotte da politiche, interventi e servizi regionali, condizionati alla messa a disposizione gratuita di spazi sui mass media per tale attività. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente comma i soggetti di cui all'articolo 2, nonché le imprese editrici costituite come cooperative di giornalisti o enti senza fini di lucro, purché operanti nell'ambito territoriale dell'Emilia-Romagna. I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, con esclusivo riferimento al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) ed ai commi 3 e 4.
4. La Regione promuove protocolli d'intesa tra il sistema bancario regionale e il Fondo nazionale per l'editoria per favorire l'accesso tempestivo ai contributi del fondo.