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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 12

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 Sito esterno)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 23 giugno 2017

Art. 14
1.
Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:
"2. La SCIA è corredata dagli elaborati tecnici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori, nonché dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto.".
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:
"2 bis. Se la SCIA comprende altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l'inizio dei lavori, l'interessato presenta un'unica SCIA che, a seguito della verifica di completezza di cui al comma 4, viene trasmessa dallo Sportello unico alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per quanto di competenza, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per eseguire l'intervento edilizio, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, primo periodo. Almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 5 del presente articolo, le amministrazioni interessate possono presentare allo Sportello unico proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.".
3.
Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 sono inseriti i seguenti:
"6 bis. Se la SCIA è subordinata all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato, unitamente alla SCIA, presenta la relativa istanza allo Sportello unico, corredata dalla necessaria documentazione. Lo Sportello unico, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, convoca la conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, e l'inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della stessa conferenza di servizi.
6 ter. Gli interessati possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione degli atti di assenso comunque denominati prima della presentazione della SCIA, ai sensi dell'articolo 4 bis.".
4.
Alla fine del primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013, dopo le parole
"sessanta giorni"
sono inserite le seguenti:
", disponendo la sospensione dei lavori per le parti interessate dalla conformazione del progetto.".
5. I commi 9, 10 e 11 dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 sono abrogati.
6.
Il comma 12 dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:
"12. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5, i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi, nonché quello di conformazione del progetto, di cui ai commi 7 e 8, sono assunti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.".

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