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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 12

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 Sito esterno)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 23 giugno 2017

Art. 33
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 23 del 2004 sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui agli articoli 9 e 10, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.
4 ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 bis spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.".

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