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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 12

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 Sito esterno)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 23 giugno 2017

Art. 34
1.
Al comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono soppresse le seguenti parole:
"come integrato dalla SCIA di fine lavori".
2.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituita dalla seguente:
"b) gli aumenti di entità superiore al 30 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 30 per cento della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 30 per cento delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza;".
3.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 le parole
"10 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"20 per cento"
e le parole
"e comunque superiori a 300 metri cubi"
sono soppresse.
4. La lettera d) del comma 1 dell'art. 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 è abrogata.
5.
Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004, dopo le parole sono inserite le seguenti:
"o all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 Sito esterno (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)".
6.
Il comma 2 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:
"2. Gli interventi di cui alle lettere e) e f) non costituiscono variazione essenziale qualora sull'intervento difforme sia acquisita preventivamente l'autorizzazione o l'atto di assenso, comunque denominato, dell'amministrazione competente ovvero sia segnalato alla stessa l'inizio dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.".
7.
Al comma 3 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 le parole sono sostituite dalle seguenti:
"con atto di coordinamento tecnico."

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