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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 12

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 Sito esterno)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 23 giugno 2017

CAPO II
Art. 32
1.
Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno) è sostituito dal seguente:
"4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.".
Art. 33
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 23 del 2004 sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui agli articoli 9 e 10, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.
4 ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 bis spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.".
Art. 34
1.
Al comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono soppresse le seguenti parole:
"come integrato dalla SCIA di fine lavori".
2.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituita dalla seguente:
"b) gli aumenti di entità superiore al 30 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 30 per cento della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 30 per cento delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza;".
3.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 le parole
"10 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"20 per cento"
e le parole
"e comunque superiori a 300 metri cubi"
sono soppresse.
4. La lettera d) del comma 1 dell'art. 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 è abrogata.
5.
Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004, dopo le parole sono inserite le seguenti:
"o all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 Sito esterno (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)".
6.
Il comma 2 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:
"2. Gli interventi di cui alle lettere e) e f) non costituiscono variazione essenziale qualora sull'intervento difforme sia acquisita preventivamente l'autorizzazione o l'atto di assenso, comunque denominato, dell'amministrazione competente ovvero sia segnalato alla stessa l'inizio dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.".
7.
Al comma 3 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 le parole sono sostituite dalle seguenti:
"con atto di coordinamento tecnico."
Art. 35
1.
Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Nei casi di attività edilizia libera di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2013 la mancata comunicazione di inizio lavori asseverata comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 1000 euro, fatte salve le ipotesi di tolleranza costruttiva di cui all'articolo 19 bis.".
2.
Alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 23 del 2004 le parole
"in materia edilizia"
sono sostituite dalle seguenti:
"n. 15 del 2013".
Art. 36
1.
Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 le parole
"500 euro"
sono sostituite dalle seguenti:
"1000 euro".
2.
Al comma 4 bis dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole sono sostituite dalle seguenti:
"6, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013";
b)
è aggiunto in fine il seguente periodo:
"Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l'accertamento di conformità è subordinato all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. L'assenso è espresso con le modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno.".
Art. 37
1.
Al comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono soppresse le seguenti parole
"o dimensione".
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, non comportino il superamento del limite di cui al comma 1 e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) il minore dimensionamento dell'edificio;
b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
1 ter. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, nei limiti e condizioni ivi previste.
1 quater. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 1 bis e 1 ter realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali, secondo le modalità definite dall'atto di coordinamento tecnico assunto ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013.".
Art. 38
1.
Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2004 le parole
"Agenzia del territorio"
sono sostituite dalle seguenti:
"Agenzia delle entrate".

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