LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 12
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 , CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )
BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 23 giugno 2017
Art. 10
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 15 del 2013
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 15 del 2013 sono soppresse le seguenti parole:
2.
Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:
"2. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non è richiesta la presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, di cui agli articoli 23, 25 e 26. La medesima segnalazione è presentata per le opere private approvate con l'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a).".