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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 12

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 Sito esterno)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 23 giugno 2017

Art. 13
1. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea sono soppresse le seguenti parole:
"gli interventi non riconducibili alla attività edilizia libera e non soggetti a permesso di costruire, tra cui";
b)
alla lettera a) dopo le parole
"articolo 7, comma 4"
sono aggiunte le seguenti:
", lettera a)";
c)
alla fine della lettera c) sono aggiunte le seguenti parole:
"che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a);";
d)
dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c bis);";
e) le lettere i), l), n), o) e p) sono abrogate.

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