LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 12
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 , CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )
BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 23 giugno 2017
Art. 21
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 15 del 2013
1.
Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 15 del 2013 la parola
"RUE"
è sostituita dalle seguenti:"regolamento edilizio".
2.
Alla fine del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 15 del 2013 è aggiunto il seguente periodo:
"Su istanza dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta formulazione della valutazione preventiva per decorrenza del termine.".
3.
Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:
"Le stesse conservano la propria validità per cinque anni, a meno che non intervengano modifiche alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3.".