LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 12
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 , CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )
BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 23 giugno 2017
Art. 24
Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 15 del 2013
1.
Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole
"Il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità parziale può essere richiesto:"
sono sostituite dalle seguenti:"La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità parziale può essere presentata:".
2.
Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 15 del 2013 la parola
"richiesta"
è sostituita dalle seguenti:"segnalazione di conformità edilizia"
e le parole"il procedimento di cui all'articolo 23."
sono sostituite dalle seguenti:"l'articolo 23.".