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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 12

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 Sito esterno)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 23 giugno 2017

Art. 24
1.
Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole
"Il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità parziale può essere richiesto:"
sono sostituite dalle seguenti:
"La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità parziale può essere presentata:".
2.
Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 15 del 2013 la parola
"richiesta"
è sostituita dalle seguenti:
"segnalazione di conformità edilizia"
e le parole
"il procedimento di cui all'articolo 23."
sono sostituite dalle seguenti:
"l'articolo 23.".

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