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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 12

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 Sito esterno)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 23 giugno 2017

Art. 25
1.
La rubrica dell'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituita dalla seguente:
"Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità".
2.
Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole
"richiesta del certificato di conformità edilizia e"
sono sostituite dalle seguenti:
"presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e".
3.
Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole
"domanda di conformità edilizia e"
sono sostituite dalle seguenti:
"segnalazione certificata di conformità edilizia e di".

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