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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 12

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 Sito esterno)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 23 giugno 2017

Art. 27
1.
Al comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 dopo le parole
"pertinenziali richieste"
sono aggiunte le seguenti:
", tenendo conto di quelle reperite o monetizzate precedentemente,".
2.
Al comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
"20 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"25 per cento";
b)
le parole
"250 metri quadrati"
sono sostituite dalle seguenti:
"500 metri quadrati";
c)
le parole
"500 metri quadrati"
sono sostituite dalle seguenti:
"750 metri quadrati".

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