LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 12
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 , CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )
BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 23 giugno 2017
Art. 30
Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 15 del 2013
1.
Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
"c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), senza aumento della superficie calpestabile;
c bis) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), senza aumento della superficie calpestabile e senza mutamento della destinazione d'uso che comporti un aumento di carico urbanistico, ai sensi dell'articolo 28, comma 3;";
b)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) il frazionamento di unità immobiliari eseguito con opere di manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo senza aumento della superficie calpestabile e senza mutamento di destinazione d'uso che comporti un aumento di carico urbanistico, ai sensi dell'articolo 28, comma 3;";