LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 12
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 , CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )
BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 23 giugno 2017
Art. 36
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004
1.
Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 le parole
"500 euro"
sono sostituite dalle seguenti:"1000 euro".
2.
Al comma 4 bis dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
"3 della legge regionale n. 31 del 2002"
sono sostituite dalle seguenti:"6, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013";
b)
è aggiunto in fine il seguente periodo:
"Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l'accertamento di conformità è subordinato all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. L'assenso è espresso con le modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 .".