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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 12

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 Sito esterno)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 23 giugno 2017

Art. 36
1.
Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 le parole
"500 euro"
sono sostituite dalle seguenti:
"1000 euro".
2.
Al comma 4 bis dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole sono sostituite dalle seguenti:
"6, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013";
b)
è aggiunto in fine il seguente periodo:
"Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l'accertamento di conformità è subordinato all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. L'assenso è espresso con le modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno.".

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