LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 12
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 , CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )
BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 23 giugno 2017
Art. 7
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2013
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) dopo le parole
"beni paesaggistici"
sono aggiunte le seguenti:", ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 )".
2.
Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2013 la parola
"RUE"
è sostituita dalle seguenti:"regolamento edilizio".