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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 12

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 Sito esterno)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 23 giugno 2017

Art. 7
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) dopo le parole
"beni paesaggistici"
sono aggiunte le seguenti:
", ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno)".
b)
alla lettera b) dopo le parole
"sottoposti a"
è inserita la seguente:
"CILA,".
c)
alla lettera c) le parole
"Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)"
sono sostituite dalle seguenti:
"regolamento edilizio".
2.
Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2013 la parola
"RUE"
è sostituita dalle seguenti:
"regolamento edilizio".

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