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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 12

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 Sito esterno)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 23 giugno 2017

Art. 8
1.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserita la seguente:
"a bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;".
2.
Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole
"inizio dei"
sono sostituite dalla seguente:
"avvio".
3. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) le opere di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e le opere interne alle costruzioni, qualora non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;";
b)
dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
"c bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;
c ter) le recinzioni e muri di cinta e le cancellate;
c quater) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
c quinquies) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione;
c sexies) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato;
c septies) le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
c octies) ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e agli articoli 10, 13 e 17.".
4. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel secondo periodo sono soppresse le seguenti parole:
"e da una relazione tecnica";
b) l'ultimo periodo è soppresso.
5.
Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Fuori dai casi di cui al comma 7, entro cinque giorni lavorativi successivi alla presentazione della CILA, lo Sportello unico controlla la completezza della documentazione. Nei trenta giorni successivi, lo Sportello unico verifica, per un campione non inferiore al 10 per cento delle pratiche presentate, la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per l'esecuzione degli interventi.".
6.
Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:
"6. L'esecuzione delle opere di cui al comma 4 comporta l'obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i medesimi interventi non è richiesta la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità di cui all'articolo 23. Nella comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate, con le modalità di cui al comma 5, secondo periodo, le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso d'opera, le quali sono ammissibili a condizione che rispettino i limiti e le condizioni indicate dai commi 4 e 7.".
7.
Il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:
"7. Gli interessati, prima dell'inizio dell'attività edilizia, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 bis.".

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