LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017
Capo II
Settore apistico e della caccia
Art. 10
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Modifiche all'
articolo 8 della legge regionale n. 35 del 1988
abrogato
Art. 11
Modifiche all'
articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 56 della legge regionale n. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è inserito il seguente:
"3 bis.
Per far fronte all'impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione. A tal fine la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione.".