LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017
BOLLETTINO UFFICIALE n. 204 del 18 luglio 2017
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in coerenza con i principi dell'ordinamento europeo e con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta:
a) disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo, in esecuzione e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);
b) disposizioni di semplificazione e modifica nei settori apistico, della caccia, del commercio, del turismo e dell'energia, nonché in materia di sviluppo della società dell'informazione al fine di un più puntuale ed efficace adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo;
c) ulteriori disposizioni per l'istituzione di un ufficio di collegamento, denominato EUROPASS, al fine di implementare le relazioni tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore.