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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 204 del 18 luglio 2017

Capo II
Settore apistico e della caccia
Art. 10
1.
Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 (Tutela e sviluppo dell'apicoltura) è sostituito dal seguente:
"3. Tutti gli alveari esistenti sul territorio debbono essere identificabili tramite l'apposizione di una targa di materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile, riportante in caratteri indelebili le generalità del proprietario, la residenza ed il numero telefonico, oppure, in alternativa, il codice identificativo aziendale univoco di registrazione nella banca dati apistica nazionale.".
Art. 11
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 56 della legge regionale n. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è inserito il seguente:
"3 bis. Per far fronte all'impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione. A tal fine la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione.".

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