LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017
Capo III
Energia
Art. 18
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2004
1.
Al comma 1 dell'
articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) le parole
"livelli regionale, provinciale e comunale"
sono sostituite dalle seguenti:
"livelli regionale e comunale".
2.
Al comma 4 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2004 le parole
"La Regione, le Province ed i Comuni provvedono"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Regione ed i Comuni provvedono".
Art. 19
Modifiche all'
articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2004
1.
Al comma 5 dell'
articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2004 le parole
"fornisce alle Province e ai Comuni"
sono sostituite dalle seguenti:
"fornisce ai Comuni".
Art. 20
Modifiche all'
articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2004
1.
Il comma 2 dell'
articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:
"2.
La Regione, ai fini del comma 1, in collaborazione con ENEA ed altri enti pubblici o privati, identifica le azioni prioritarie tra tutte quelle possibili, sulla base dell'analisi costi-benefici.".
Art. 21
Modifiche all'
articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004
1.
Al comma 1 dell'
articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"alla Regione ed alle Province interessate"
sono sostituite dalle seguenti:
"alla Regione, alle Province interessate ed all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".
2.
Al comma 2 dell'
articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"procedure di competenza provinciale di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica,"
sono sostituite dalle seguenti:
"procedure di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica svolte dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".
Art. 22
Modifiche all'
articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004
1.
La rubrica dell'
articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituita dalla seguente:
"Funzioni dell'Agenzia regionale per l'energia".
2.
Il comma 1 dell'
articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1.
Le funzioni di Agenzia per l'energia sono svolte dalla sezione competente per le funzioni amministrative in materia di energia dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, in coerenza con quanto previsto dalla
legge regionale n. 13 del 2015".
Art. 23
Modifiche all'
articolo 28 della legge regionale n. 26 del 2004
1.
Al comma 2 dell'
articolo 28 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"La Regione, le Province e i Comuni"
sono sostituite dalle parole
"La Regione, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed i Comuni"
Art. 24
Modifiche all'
articolo 29 della legge regionale n. 26 del 2004
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della legge
della legge regionale n. 26 del 2004 le parole
"su base provinciale e regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"su base regionale".
2.
Il comma 2 dell'articolo 29 della legge
della legge regionale n. 26 del 2004 è abrogato.
3.
Al comma 3 dell'
articolo 29 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"La Regione, d'intesa con le Province, specifica"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Regione specifica".
Art. 25
Modifiche all'
articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015
1.
Dopo la lettera g) del comma 1 dell'
articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), sono aggiunte le seguenti:
"g bis)
autorizzazioni di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) con capacità inferiore a 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate;
g ter)
tutte le autorizzazioni in materia di energia non riservate dall'ordinamento allo Stato o ai Comuni e loro Unioni.".
2.
Il comma 4 dell'
articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:
"4.
La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale e negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di opere non soggette a procedure di valutazione ambientale, ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ad autorizzazione unica ambientale (AUA) l'intesa viene rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Tale parere non è richiesto nei casi di rinnovi di titoli e autorizzazioni senza modifica delle opere o del programma lavori.".
Art. 26
Modifiche dell'
articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2016
1.
La rubrica dell'
articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017) è integrata alla fine dalle seguenti parole:
"ed energetica".
2.
Al comma 1 dell'
articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2016, dopo le parole
"le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali"
sono inserite le seguenti:
"ed energetiche".
Art. 27
Contributo ai Comuni dell'Emilia-Romagna territorialmente interessati da concessioni di nuove coltivazione d'idrocarburi
1.
Nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), la Regione destina una quota dell'aliquota di cui all'articolo 20 del suddetto decreto, corrisposta dai titolari di concessioni di nuove coltivazioni di idrocarburi, ai Comuni dell'Emilia-Romagna nel cui territorio abbia sede l'attività di nuova coltivazione.
2.
La quota di cui al comma 1 è quantificata nel 30 per cento del valore dell'aliquota di cui all'
articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996 . Tale quota è aggiuntiva rispetto a quella destinata ai Comuni dallo stesso articolo 20, comma 1.
3.
Nell'ambito di ogni concessione, il trasferimento della quota di cui al comma 1 è limitato alle sole nuove coltivazioni assentite dal Ministero dello sviluppo economico ed entrate in produzione successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
4.
I Comuni beneficiari delle risorse le destinano allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, alla promozione di cultura e competenze diffuse sui temi dell'energia e dell'ambiente, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nonché ad interventi di efficienza energetica e valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.