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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato17/06/2019
2. Testo Originale18/07/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 17 giugno 2019, n. 7

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

TITOLO III
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Capo I
Commercio
Art. 12
Modifiche all'articolo 8 alla legge regionale n. 41 del 1997
1.
Al comma 4 dell' articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L. R. 7 dicembre 1994, n. 49) le parole
"legale ed"
sono soppresse.
Art. 13
Modifiche all'articolo 9 alla legge regionale n. 41 del 1997
1.
Il comma 2 dell' articolo 9 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:
"2. La misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree dei Comuni montani ai sensi della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna)"
Art. 14
Modifiche all' articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 e norma transitoria
1.
Dopo la lettera c) del comma 2 dell' articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno) è aggiunta la seguente:
"c bis) non risulti iscritto al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, per omessa iscrizione a seguito dell'avvio dell'attività o per intervenuta cancellazione ad attività intrapresa.".
2. Le assenze effettuate nell'anno 2017 sui posteggi nei mercati e nelle fiere, oggetto di procedure selettive di riassegnazione, non vengono calcolate ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all' articolo 5, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 12 del 1999.
Art. 15
Norme transitorie e modifiche all' articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 bis (Hobbisti) della legge regionale n. 12 del 1999, limitatamente all'anno 2017, con riferimento alla disciplina degli hobbisti sono previste le seguenti disposizioni transitorie:
a) coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi del medesimo articolo 7, comma 3, negli anni dal 2013 al 2016 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino;
b) i tesserini rilasciati nell'anno 2016 conservano efficacia per tutto l'anno 2017, fino alla completa vidimazione degli spazi.
2. Il comma 13 ter dell' articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 è abrogato.
Capo II
Turismo
Art. 16
Modifiche all'articolo 8 alla legge regionale n. 4 del 2016
1. Il punto 4) della lettera a) del comma 2 dell' articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) è abrogato.
Art. 17
Modifiche all'articolo 12 alla legge regionale n. 4 del 2016
1.
Tra il comma 4 e il comma 5 dell' articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è inserito il seguente:
"4 bis Le Destinazioni turistiche possono avvalersi mediante convenzione non onerosa del supporto da parte delle strutture della Regione per lo svolgimento delle attività di acquisizione e di gestione del personale e di beni e servizi, nonché dei relativi sistemi informativi.".
2.
Al comma 7 dell' articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 le parole
"dall'Assemblea"
sono sostituite dalle seguenti:
"dal Consiglio di amministrazione".
Capo III
Energia
Art. 18
1.
Al comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) le parole
"livelli regionale, provinciale e comunale"
sono sostituite dalle seguenti:
"livelli regionale e comunale".
2.
Al comma 4 dell' articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2004 le parole
"La Regione, le Province ed i Comuni provvedono"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Regione ed i Comuni provvedono".
Art. 19
1.
Al comma 5 dell' articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2004 le parole
"fornisce alle Province e ai Comuni"
sono sostituite dalle seguenti:
"fornisce ai Comuni".
Art. 20
1.
Il comma 2 dell' articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione, ai fini del comma 1, in collaborazione con ENEA ed altri enti pubblici o privati, identifica le azioni prioritarie tra tutte quelle possibili, sulla base dell'analisi costi-benefici.".
Art. 21
1.
Al comma 1 dell' articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"alla Regione ed alle Province interessate"
sono sostituite dalle seguenti:
"alla Regione, alle Province interessate ed all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".
2.
Al comma 2 dell' articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"procedure di competenza provinciale di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica,"
sono sostituite dalle seguenti:
"procedure di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica svolte dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".
Art. 22
1.
La rubrica dell' articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituita dalla seguente:
"Funzioni dell'Agenzia regionale per l'energia".
2.
Il comma 1 dell' articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. Le funzioni di Agenzia per l'energia sono svolte dalla sezione competente per le funzioni amministrative in materia di energia dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 13 del 2015".
Art. 23
1.
Al comma 2 dell' articolo 28 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"La Regione, le Province e i Comuni"
sono sostituite dalle parole
"La Regione, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed i Comuni"
Art. 24
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della legge della legge regionale n. 26 del 2004 le parole
"su base provinciale e regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"su base regionale".
2. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge della legge regionale n. 26 del 2004 è abrogato.
3.
Al comma 3 dell' articolo 29 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"La Regione, d'intesa con le Province, specifica"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Regione specifica".
Art. 25
1.
Dopo la lettera g) del comma 1 dell' articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), sono aggiunte le seguenti:
"g bis) autorizzazioni di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) con capacità inferiore a 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate;
g ter) tutte le autorizzazioni in materia di energia non riservate dall'ordinamento allo Stato o ai Comuni e loro Unioni.".
2.
Il comma 4 dell' articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale e negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di opere non soggette a procedure di valutazione ambientale, ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ad autorizzazione unica ambientale (AUA) l'intesa viene rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Tale parere non è richiesto nei casi di rinnovi di titoli e autorizzazioni senza modifica delle opere o del programma lavori.".
Art. 26
1.
La rubrica dell' articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017) è integrata alla fine dalle seguenti parole:
"ed energetica".
2.
Al comma 1 dell' articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2016, dopo le parole
"le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali"
sono inserite le seguenti:
"ed energetiche".
Art. 27
Contributo ai Comuni dell'Emilia-Romagna territorialmente interessati da concessioni di nuove coltivazione d'idrocarburi
1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 Sito esterno (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), la Regione destina una quota dell'aliquota di cui all'articolo 20 del suddetto decreto, corrisposta dai titolari di concessioni di nuove coltivazioni di idrocarburi, ai Comuni dell'Emilia-Romagna nel cui territorio abbia sede l'attività di nuova coltivazione.
2. La quota di cui al comma 1 è quantificata nel 30 per cento del valore dell'aliquota di cui all' articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996 Sito esterno. Tale quota è aggiuntiva rispetto a quella destinata ai Comuni dallo stesso articolo 20, comma 1.
3. Nell'ambito di ogni concessione, il trasferimento della quota di cui al comma 1 è limitato alle sole nuove coltivazioni assentite dal Ministero dello sviluppo economico ed entrate in produzione successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
4. I Comuni beneficiari delle risorse le destinano allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, alla promozione di cultura e competenze diffuse sui temi dell'energia e dell'ambiente, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nonché ad interventi di efficienza energetica e valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.
Capo IV
Disposizioni in materia di sale cinematografiche
Art. 28
1. Il comma 4 dell' articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico) è abrogato.
Art. 29
1. Il comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
Art. 30
1.
Il comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituito dal seguente:
"1. Per integrare le finalità della presente legge con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica la Regione emana indirizzi e direttive ai sensi dall' articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), stabilendo, in particolare, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali e le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici.".
2. Il comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
Art. 31
1.
Al comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole
"dell'atto di programmazione"
sono sostituite dalle seguenti:
"degli indirizzi e delle direttive".
2.
Al comma 2 dell' articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole
"l'atto di programmazione"
sono sostituite dalle seguenti:
"gli indirizzi e le direttive".
Art. 32
1. Il comma 2 dell' articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
2. Il comma 3 dell' articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
3.
Il comma 7 dell' articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituito dal seguente:
"7. "Conclusi i lavori, il soggetto interessato presenta al SUAP la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, di cui all' articolo 23 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Nei casi in cui l'avvio dell'attività degli esercizi cinematografici è condizionato all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altre amministrazioni ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta al SUAP, unitamente alla segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, le relative istanze, ai sensi dell' articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica all'avvio dell'attività.".
Art. 33
1.
Al comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole:
" decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 Sito esterno (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, ampliamento, le ristrutturazione e la conversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne di fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell' articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno)."
sono sostituite dalle seguenti:
" decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 Sito esterno (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Sito esterno).".
Art. 34
1. Il comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
Art. 35
Disposizione transitoria
1. Gli indirizzi generali in materia di pianificazione territoriale, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali nonché le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici dettati col "Programma quadriennale 2012-2015 per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell' art. 4 della L.R. 28 luglio 2006, n. 12 e dell' art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20" approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 71 del 28 febbraio 2012 rimangono validi fino all'emanazione degli indirizzi e direttive di cui all'articolo 4, ai sensi e con le procedure previste all' articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

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