LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 35 del 1988
1.
Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 (Tutela e sviluppo dell'apicoltura) è sostituito dal seguente:
"3. Tutti gli alveari esistenti sul territorio debbono essere identificabili tramite l'apposizione di una targa di materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile, riportante in caratteri indelebili le generalità del proprietario, la residenza ed il numero telefonico, oppure, in alternativa, il codice identificativo aziendale univoco di registrazione nella banca dati apistica nazionale.".