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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 17 giugno 2019, n. 7

Art. 11
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 56 della legge regionale n. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è inserito il seguente:
"3 bis. Per far fronte all'impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione. A tal fine la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione.".

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