LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017
Art. 14
Modifiche all'
articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 e norma transitoria
1.
Dopo la lettera c) del comma 2 dell'
articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
) è aggiunta la seguente:

"c bis)
non risulti iscritto al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, per omessa iscrizione a seguito dell'avvio dell'attività o per intervenuta cancellazione ad attività intrapresa.".
2.
Le assenze effettuate nell'anno 2017 sui posteggi nei mercati e nelle fiere, oggetto di procedure selettive di riassegnazione, non vengono calcolate ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'
articolo 5, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 12 del 1999.