LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017
Art. 15
Norme transitorie e modifiche all'
articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999
1.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 bis (Hobbisti) della
legge regionale n. 12 del 1999, limitatamente all'anno 2017, con riferimento alla disciplina degli hobbisti sono previste le seguenti disposizioni transitorie:
a)
coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi del medesimo articolo 7, comma 3, negli anni dal 2013 al 2016 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino;
b)
i tesserini rilasciati nell'anno 2016 conservano efficacia per tutto l'anno 2017, fino alla completa vidimazione degli spazi.
2.
Il comma 13 ter dell'
articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 è abrogato.