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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 17 giugno 2019, n. 7

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 15
Norme transitorie e modifiche all' articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 bis (Hobbisti) della legge regionale n. 12 del 1999, limitatamente all'anno 2017, con riferimento alla disciplina degli hobbisti sono previste le seguenti disposizioni transitorie:
a) coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi del medesimo articolo 7, comma 3, negli anni dal 2013 al 2016 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino;
b) i tesserini rilasciati nell'anno 2016 conservano efficacia per tutto l'anno 2017, fino alla completa vidimazione degli spazi.
2. Il comma 13 ter dell' articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 è abrogato.

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