LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017
Art. 18
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2004
1.
Al comma 1 dell'
articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) le parole
"livelli regionale, provinciale e comunale"
sono sostituite dalle seguenti:
"livelli regionale e comunale".
2.
Al comma 4 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2004 le parole
"La Regione, le Province ed i Comuni provvedono"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Regione ed i Comuni provvedono".