LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017
Art. 21
Modifiche all'
articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004
1.
Al comma 1 dell'
articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"alla Regione ed alle Province interessate"
sono sostituite dalle seguenti:
"alla Regione, alle Province interessate ed all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".
2.
Al comma 2 dell'
articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"procedure di competenza provinciale di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica,"
sono sostituite dalle seguenti:
"procedure di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica svolte dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".