LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017
Art. 22
Modifiche all'
articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004
1.
La rubrica dell'
articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituita dalla seguente:
"Funzioni dell'Agenzia regionale per l'energia".
2.
Il comma 1 dell'
articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1.
Le funzioni di Agenzia per l'energia sono svolte dalla sezione competente per le funzioni amministrative in materia di energia dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, in coerenza con quanto previsto dalla
legge regionale n. 13 del 2015".