LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017
Art. 25
Modifiche all'
articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015
1.
Dopo la lettera g) del comma 1 dell'
articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), sono aggiunte le seguenti:
"g bis)
autorizzazioni di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) con capacità inferiore a 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate;
g ter)
tutte le autorizzazioni in materia di energia non riservate dall'ordinamento allo Stato o ai Comuni e loro Unioni.".
2.
Il comma 4 dell'
articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:
"4.
La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale e negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di opere non soggette a procedure di valutazione ambientale, ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ad autorizzazione unica ambientale (AUA) l'intesa viene rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Tale parere non è richiesto nei casi di rinnovi di titoli e autorizzazioni senza modifica delle opere o del programma lavori.".