LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 30
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006
1.
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituito dal seguente:
"1. Per integrare le finalità della presente legge con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica la Regione emana indirizzi e direttive ai sensi dall'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), stabilendo, in particolare, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali e le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici.".
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.