LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 32
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
3.
Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituito dal seguente:
"7. "Conclusi i lavori, il soggetto interessato presenta al SUAP la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, di cui all'articolo 23 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Nei casi in cui l'avvio dell'attività degli esercizi cinematografici è condizionato all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altre amministrazioni ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta al SUAP, unitamente alla segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, le relative istanze, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica all'avvio dell'attività.".
