LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 15
COLLEGATO ALLA LEGGE COMUNITARIA REGIONALE 2017 - ABROGAZIONI DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 11 DEL 2012, N. 2 DEL 2017 E N. 4 DEL 2017
BOLLETTINO UFFICIALE n. 205 del 18 luglio 2017
Annessi:
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Abrogazioni
Art. 3 - Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 2012 e n. 2 del 2017
Art. 4 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2017
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione" di cui alla Comunicazione COM (2012) 746 (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)), mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.
Art. 2
Abrogazioni
1. Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all'allegato A.
2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi, di regolamenti e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.
Art. 3
Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 2012 e n. 2 del 2017
1.
Alla fine della lettera m) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne)), in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) le parole
"fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni penali o amministrative per i comportamenti sopradescritti"
sono soppresse.2.
Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2017 le parole
"Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018."
sono sostituite dalle seguenti:"Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.".
Art. 4
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2017
1.
Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)) le parole
"Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018"
sono sostituite dalle seguenti:"Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019"
e le parole"nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018."
sono sostituite dalle seguenti:"nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.".
2.
Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2017 le parole
"Per gli esercizi successivi al 2018"
sono sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi successivi al 2019".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
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