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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 206 del 18 luglio 2017

Art. 34
Pianificazione ambientale di settore
1. Ai fini della formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione di competenza della Regione previsti dalle normative in materia ambientale, si applica la procedura disciplinata nei titoli I e II della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale) relativa alla valutazione ambientale strategica (VAS). La medesima disciplina si applica anche per la modifica dei piani.
2. La Giunta regionale presenta gli obiettivi strategici che si intendono perseguire e le scelte generali di piano all'Assemblea legislativa, che su di essi si esprime attraverso l'approvazione di un ordine del giorno.
3. A seguito dell'adozione da parte della Giunta regionale la proposta di piano completa di tutti gli elaborati costitutivi è sottoposta alla fase di consultazione prevista dagli articoli 13, commi 5 e 6 e 14 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno. L'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno è pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURERT) e comunicato agli enti territoriali regionali.
4. Dalla data di adozione della proposta di piano trovano applicazione le norme di salvaguardia previste dalla disciplina regionale generale in materia di pianificazione territoriale.
5. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, l'Assemblea legislativa, esaminate e decise le osservazioni presentate, approva il piano.
6. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione.

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