LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 206 del 18 luglio 2017
Art. 38
Strumenti di collaborazione per l'attuazione della riforma delle Autorità di bacino
1. La Giunta regionale è autorizzata a concludere intese o accordi con l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006
, al fine di accompagnare il processo di trasferimento delle funzioni delle Autorità di bacino regionali e interregionali, in attuazione di quanto previsto dal medesimo articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006
e di assicurare, anche attraverso disposizioni organizzative, il presidio del territorio emiliano-romagnolo nella fase transitoria di tale processo.

