LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 206 del 18 luglio 2017
TITOLO II
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DI NORME REGIONALI E IL RECEPIMENTO DI DISCIPLINE STATALI
Capo I
Disposizioni relative alla forestazione
Art. 2
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1981
1.
L'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18, e 24 gennaio 1975 n. 6) è sostituito dal seguente:
"Art. 13
Regolamento forestale regionale
1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma regionale in materia sono adottate le definizioni di bosco e di arboricoltura da legno di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo n. 227 del 2001 .
2. Il regolamento forestale recante le prescrizioni di massima e polizia forestale (PMPF) disciplina sull'intero territorio regionale la realizzazione degli interventi di gestione dei boschi e degli altri ambiti di interesse forestale di cui al comma 3 del presente articolo, individuando disposizioni specifiche per:
a) i territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delimitati ai sensi del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
b) le aree a rischio di incendio boschivo in conformità con la legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e in coerenza con il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
c) le aree protette e i siti della Rete natura 2000, per i quali apposite disposizioni del regolamento hanno il valore di misure di conservazione generali riguardo alle attività di cui al comma 3.
3. Il regolamento forestale stabilisce le norme tecniche delle attività di seguito elencate:
a) gestione dei boschi e delle aree ad essi assimilate ai sensi della normativa statale;
b) coltivazione dei castagneti da frutto;
c) arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve, tartufaie coltivate e tutte le aree oggetto di interventi di imboschimento realizzati con finanziamento pubblico ancorché non rientranti nella definizione di bosco;
d) gestione di siepi e formazioni vegetali lineari, dei terreni arbustati, di sistemi agroforestali funzionali al ripristino di spazi aperti in abbandono a seguito della colonizzazione spontanea da parte di specie forestali;
e) gestione dei terreni saldi, dei terreni pascolivi, e dei terreni agricoli limitatamente ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delimitati ai sensi del regio decreto legislativo n. 3267 del 1923;
f) comportamenti a rischio di incendio boschivo nelle aree boscate, cespugliate o arborate e nelle relative aree limitrofe ai sensi della legge n. 353 del 2000 ;
g) uso dei mezzi motorizzati nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, nonché nelle piste e strade forestali, nelle strade poderali e interpoderali, nelle mulattiere e nei sentieri;
h) produzione di legno e prodotti da esso derivati da terreni con vegetazione forestale, ancorché non compresi nella definizione giuridica di bosco anche per difetto di superficie.
4. Il regolamento forestale individua gli interventi forestali e le altre attività soggetti ad autorizzazione e quelli soggetti a comunicazione.
5. La gestione delle procedure autorizzative, da parte degli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), è effettuata mediante un sistema telematico regionale la cui regolamentazione è disciplinata con atti della Giunta regionale. Gli enti competenti, ai fini dell'utilizzo dell'applicativo, devono offrire il supporto tecnico a tutti i cittadini e alle imprese operanti sul territorio regionale che ne fanno richiesta.
6. Gli interventi selvicolturali eseguiti in conformità al regolamento forestale sono riconducibili ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).
7. Gli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 possono integrare le prescrizioni del regolamento forestale, attraverso i propri regolamenti di settore o le misure di conservazione sito specifiche o i piani di gestione dei siti, quando sia dimostrato che le stesse risultino insufficienti per la tutela dei territori interessati e di particolari habitat e specie presenti.
8. La presente legge e il regolamento forestale di cui al presente articolo costituiscono in ambito regionale i riferimenti normativi a supporto dell'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati limitatamente alla parte relativa alla materia forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità. Il sistema telematico regionale di cui al comma 5 costituisce uno strumento di supporto all'applicazione del medesimo regolamento relativamente all'applicazione delle regole sulla tracciabilità e sulla dovuta diligenza degli operatori del settore.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981
1.
L'articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981 è sostituito dal seguente:
"Art.15
Vigilanza e sanzioni
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento forestale e dalla legge n. 353 del 2000 , spettanti agli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 13 del 2015, la Regione promuove le forme di collaborazione di cui all'articolo 42 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) con l'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle relative competenze in materia di tutela forestale e ambientale, e con gli altri soggetti preposti dalla legge, nel rispetto della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Analoghe forme di collaborazione, per le medesime finalità, possono essere attivate dagli enti competenti in materia forestale e dagli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000.
2. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento forestale di cui all'articolo 13 della presente legge si applicano, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da 30,00 euro a 100,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie, in caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento relative all'allestimento e sgombero delle tagliate;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci volte il valore delle piante tagliate, con un minimo di 100,00 euro, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione o comunicazione o in difformità dalle prescrizioni del regolamento forestale, dagli strumenti di pianificazione, dal progetto approvato o dalle prescrizioni imposte dall'ente competente ovvero delle piante sradicate, o danneggiate nei boschi e negli altri ambiti di interesse forestale di cui all'articolo 13 della presente legge;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da 20,00 euro a 50,00 euro ogni 10 metri lineari, con un minimo di 100,00 euro per l'apertura di vie di esbosco terrestri o aeree in difformità dalle prescrizioni del regolamento forestale o per il mancato ripristino della viabilità permanente danneggiata a causa del trasporto del legname esboscato;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro per il transito non autorizzato o in difformità della autorizzazione rilasciata nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, sulle piste forestali, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi e nei terreni agrari e negli altri ambiti di interesse forestale;
e) la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro per violazioni alle norme del regolamento diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) e d).
3. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi o di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato, ove possibile. In caso di inadempimento a tale obbligo e di inottemperanza all'ordinanza di ripristino emessa dagli enti competenti, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore.
4. Restano ferme le disposizioni relative al danno ambientale previste dalla normativa statale.".
Art. 4
Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento forestale recante le PMPF in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1981, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.
2. Le sanzioni di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, si applicano alle violazioni accertate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento forestale. Fino a tale data si applicano le sanzioni previste dall'articolo 63 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).
3. I terreni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano rimboschiti da almeno cinque anni per effetto di atti di occupazione temporanea o di sottomissione di cui al regio decreto legislativo n. 3267 del 1923 sono riconsegnati, dagli enti che ne erano entrati in possesso o da quelli ad essi succeduti nell'esercizio delle funzioni, ai legittimi proprietari.
4. Gli articoli 6, 7, 11 e 14 della legge regionale n. 30 del 1981 sono abrogati.
Capo II
Disposizioni relative alla Sacca di Goro
Art. 5
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995
1.
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 36 (Interventi a sostegno delle attività di gestione della Sacca di Goro) le parole
"alla Provincia di Ferrara"
sono sostituite dalle seguenti: "al Comune di Goro"
e le parole "sulla base di progetti esecutivi approvati dalla Giunta stessa, previa istruttoria tecnico-economica"
sono soppresse.2.
Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:
"2. Le attività di conduzione e manutenzione delle apparecchiature per il monitoraggio della Sacca di Goro e degli ambienti marini e di acqua dolce ad essa connessi sono svolte dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), nell'ambito del relativo programma annuale di attività.".
3.
Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995 le parole
"alla Provincia di Ferrara"
sono sostituite dalle seguenti: "al Comune di Goro".
4. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995 è abrogata.
5.
Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:
"4. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione, da parte del Comune di Goro, di un programma triennale delle attività, con la specificazione di quelle a cui si intende dare attuazione in ciascuna annualità. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, controllo tecnico, rendicontazione e revoca dei finanziamenti.".
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 36 del 1995
1.
L'articolo 2 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
1. I progetti e gli interventi di cui all'articolo 1, se compresi nel territorio dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, devono inserirsi nel quadro delle iniziative previste dall'Ente. In ogni caso il Comune deve acquisire tutti i pareri e gli atti di assenso necessari ai sensi della normativa vigente.".
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 36 del 1995
1.
L'articolo 3 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
1. Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche e Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento, del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).".
Capo III
Disposizioni relative a infrastrutture
Art. 8
Modifiche all'articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 164 bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) le parole
"la riqualificazione,"
sono soppresse.Art. 9
Modifiche all'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999
1.
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999, dopo le parole
"standard tecnici e funzionali sulla stessa"
, sono inserite le seguenti: "o di risolvere specifiche criticità sulla rete provinciale".
2.
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituita dalla seguente:
"c) opere, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi, volte alla sistemazione della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;".
Capo IV
Disposizioni relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale
Art. 10
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) le parole
"i progetti elencati"
sono sostituite dalle seguenti: "i progetti di nuova realizzazione elencati";
2.
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole
"i progetti"
sono inserite le seguenti: "di nuova realizzazione".
Art. 11
Modifiche all'articolo 4 bis della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 bis legge regionale n. 9 del 1999 è inserito il seguente:
"2 bis. In caso di procedura di V.I.A. effettuata ai sensi del comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, per quanto riguarda il termine di realizzazione del progetto.".
Art. 12
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogata.
2.
Al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999, le parole "La convenzione è onerosa per le province ed i comuni" sono sostituite dalle seguenti:
"La convenzione è onerosa per i Comuni".
Art. 13
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"3. Alle procedure di V.I.A. relative ad attività produttive si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).".
2. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.
Art. 14
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1. Alle procedure di V.I.A. relative ad opere pubbliche o di pubblica utilità si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 .".
Art. 15
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999 è inserito il seguente:
"La domanda è presentata secondo le modalità informatiche definite dalla Giunta regionale con le direttive di cui all'articolo 8.".
2.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole
"di cui al comma 1, lettera c)"
sono inserite le seguenti: ", nonché le osservazioni presentate e le eventuali controdeduzioni del proponente";
3.
Al comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999 le parole
"preliminare con finalità istruttorie"
sono sostituite dalle seguenti: "istruttoria di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990 .".
Art. 16
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999, la parola
"decommissiong"
è sostituita con la seguente: "decommissioning".
Art. 17
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999, le parole
", le province"
sono soppresse.Art. 18
Modifiche all'articolo 15 bis della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Al termine del comma 1 dell'articolo 15 bis della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole
"corso della valutazione."
è aggiunto il seguente periodo: "È facoltà del proponente presentare per una sola volta integrazioni volontarie nel rispetto del termine e delle modalità di cui al comma 2.".
Art. 19
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.
2.
Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"2. Il provvedimento di V.I.A. positivo, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 , comprende ed acquisisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli atti di assenso comunque necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto in base alla vigente normativa.".
3.
L'alinea del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"La procedura di V.I.A., effettuata ai sensi della presente legge, acquisisce e sostituisce in particolare:".
4.
Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è inserita la seguente:
"b) bis l'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui all'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 , e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ). A tal fine il S.I.A. e gli elaborati progettuali contengono anche i documenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 ed il provvedimento finale di V.I.A. contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli atti che l'AUA sostituisce ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 ;".
5.
Al comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 le parole
"Le proposte di variante alla pianificazione territoriale provinciale possono attenere unicamente a specifiche modifiche cartografiche degli strumenti stessi."
sono sostituite dalle seguenti: "Le proposte di variante alla pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica possono riguardare unicamente specifiche modifiche attinenti le previsioni relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di V.I.A..".
6.
Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 le parole
"In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione ai fini dell'intesa"
sono sostituite dalle seguenti: "In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione qualora la variante sia relativa alla pianificazione territoriale provinciale e la Provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica comunale, ai fini dell'intesa".
7. Il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.
Art. 20
Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito della procedura di V.I.A. l'autorità competente indice, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 , per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto di cui all'articolo 17. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.".
Art. 21
Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999
1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.
Art. 22
Modifiche agli allegati della legge regionale n. 9 del 1999
1. Agli Allegati della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
c)
al punto B.1.3 dell'Allegato B.1, le parole
"Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi"
sono sostituite dalle seguenti: "Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi";
e)
al punto B.1.12 dell'Allegato B.1, le parole
"Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale"
sono sostituite dalle seguenti: "Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua";
f)
al punto B.2.59 dell'Allegato B.2, le parole
"Depositi di fanghi, diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo n. 152 del 2006 , con capacità superiore a 10.000 metri cubi"
sono sostituite dalle seguenti: "Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi";
g)
al punto B.3.7 dell'Allegato B.3, le parole
"Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri"
sono sostituite dalle seguenti: "Costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri".
Capo V
Disposizioni procedimentali relative al piano regionale sugli incendi boschivi
Art. 23
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2005
1.
Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) è sostituito dal seguente:
"3 Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale in ordine al programma e ai piani di cui agli articoli 11 e 12.".
Art. 24
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005
1.
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole
"sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7,"
sono soppresse.Capo VI
Disposizioni relative a procedimenti in materia di paesaggi protetti e aree di riequilibrio ecologico
Art. 25
Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005
1.
I commi 1 e 2 dell'articolo 50 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) sono sostituiti dai seguenti:
"1. All'istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità su proposta dei Comuni territorialmente interessati, in coerenza con la presente legge e con il Programma regionale di cui all'articolo 12, anche sulla base di processi partecipativi delle comunità interessate.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, valuta le proposte di istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti non compresi nel Programma regionale vigente verificandone la coerenza con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione nonché la sostenibilità finanziaria sulla base di appositi accordi tra gli enti territorialmente interessati, e autorizza gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità alla loro istituzione.".
Art. 26
Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005
1.
Il comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
"7. Gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità comunicano le informazioni sullo stato di gestione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto e in programma.".
Art. 27
Modifiche all'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005
1.
I commi 1 e 2 dell'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005 sono sostituiti dai seguenti:
1. All'istituzione delle aree di riequilibrio ecologico provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, in coerenza con la presente legge e con il Programma regionale di cui all'articolo 12, anche su proposta delle comunità interessate sulla base di processi partecipativi.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, valuta la proposta di istituzione delle aree di riequilibrio ecologico non comprese nel Programma regionale vigente verificandone la coerenza con altri gli strumenti di programmazione e pianificazione, e autorizza gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità alla loro istituzione.".
Art. 28
Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005
1.
Il comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
"6. Gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità comunicano le informazioni sullo stato di gestione delle aree di riequilibrio ecologico, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto e in programma.".
Capo VII
Disposizioni relative all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile
Art. 29
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 13 del 2015
1.
Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) sono aggiunte le parole
"e minerarie relative a minerali solidi".
Art. 30
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 13 del 2015
1.
Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale n. 13 del 2015 è aggiunto il seguente:
"L'Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente comma, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.".
Capo VIII
Disposizioni relative al ciclo dei rifiuti
Art. 31
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2015
1.
Il secondo e il terzo periodo del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) sono sostituiti dai seguenti:
"L'attività di avvio al recupero, prevista dall'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 tra le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani, che comprende tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo, è svolta dal concessionario del servizio. Il concessionario può svolgere detta attività attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva. In ogni caso l'attività di avvio al recupero per una quota non inferiore al 30 per cento del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della frazione organica, raccolte separatamente, è gestita in subaffidamento da un soggetto economico selezionato dal concessionario con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti di Atersir ai sensi della normativa vigente. Il bando per l'affidamento della concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani deve prevedere la percentuale massima di attività complessivamente oggetto di subaffidamento del servizio, tenendo conto anche dell'attività di cui al presente comma. I ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto stabilito nel contratto di servizio.".
2.
Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2015 è inserito il seguente:
"8 bis. Il concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, qualora previsto dal bando di gara, svolge anche l'attività di recupero della frazione organica negli impianti propri o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio o di imprese ad esso collegate o controllate, fermo restando l'obbligo di subaffidamento di una quota non inferiore al 30 per cento dei rifiuti destinati al recupero entro la quota complessiva stabilita dal bando, in conformità a quanto previsto al comma 8. Qualora nel mercato non siano presenti imprese idonee per lo svolgimento di tale attività, Atersir provvede a pianificare la realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica.".
Art. 32
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015
1.
Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015 è sostituito dal seguente:
"1. Il Fondo è destinato:
a) a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei Comuni che nell'anno precedente l'applicazione hanno prodotto quantitativi di rifiuti procapite per abitante equivalente, come definito dal comma 8, non inviati a riciclaggio inferiori al 70 per cento della media regionale registrata; l'incentivo ai Comuni è calcolato in maniera progressiva ed automatica rispetto ai quantitativi non inviati a riciclaggio;
b) a ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio dei Comuni che intendono applicare una raccolta porta a porta che comprenda almeno il rifiuto urbano indifferenziato e il rifiuto organico o sistemi equipollenti che portino allo stesso risultato in quantità e qualità di riduzione di rifiuti non destinati a riciclaggio, finalizzati anche all'implementazione di sistemi di tariffazione puntuale;
c) alla realizzazione dei centri comunali per il riuso ed a progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti.
Detratta la quota destinata alla lettera c) del comma 4, il Fondo restante è ripartito a metà tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4 fino al 31 dicembre 2019. A partire dal 1° gennaio 2020 il Fondo, al netto della quota di cui alla lettera c), è ripartito tra le lettere a) e b) rispettivamente per due terzi ed un terzo.".
Capo IX
Disposizioni relative alle sanzioni in materia di demanio idrico
Art. 33
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 7 del 2004
1. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è abrogato.