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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 206 del 18 luglio 2017

Capo II
Disposizioni relative alla Sacca di Goro
Art. 5
1.
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 36 (Interventi a sostegno delle attività di gestione della Sacca di Goro) le parole
"alla Provincia di Ferrara"
sono sostituite dalle seguenti:
"al Comune di Goro"
e le parole
"sulla base di progetti esecutivi approvati dalla Giunta stessa, previa istruttoria tecnico-economica"
sono soppresse.
2.
Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:
"2. Le attività di conduzione e manutenzione delle apparecchiature per il monitoraggio della Sacca di Goro e degli ambienti marini e di acqua dolce ad essa connessi sono svolte dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), nell'ambito del relativo programma annuale di attività.".
3.
Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995 le parole
"alla Provincia di Ferrara"
sono sostituite dalle seguenti:
"al Comune di Goro".
4. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995 è abrogata.
5.
Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:
"4. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione, da parte del Comune di Goro, di un programma triennale delle attività, con la specificazione di quelle a cui si intende dare attuazione in ciascuna annualità. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, controllo tecnico, rendicontazione e revoca dei finanziamenti.".
Art. 6
1.
L'articolo 2 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
1. I progetti e gli interventi di cui all'articolo 1, se compresi nel territorio dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, devono inserirsi nel quadro delle iniziative previste dall'Ente. In ogni caso il Comune deve acquisire tutti i pareri e gli atti di assenso necessari ai sensi della normativa vigente.".
Art. 7
1.
L'articolo 3 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
1. Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche e Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento, del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).".

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