LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 206 del 18 luglio 2017
TITOLO IV
MISURE A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI
Art. 44
Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei periodi successivi
1. In riferimento agli eventi sismici che il 24 agosto 2016, il 26 ottobre 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 hanno colpito i territori delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, per i quali con le rispettive deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) la Giunta regionale, con proprio atto, autorizza l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di seguito Agenzia regionale, a gestire un apposito conto corrente bancario finalizzato a raccogliere le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati, destinate al finanziamento di un programma di attività urgente di soccorso alle popolazioni colpite, nonché di interventi di realizzazione, ripristino o ricostruzione di strutture ed infrastrutture pubbliche strategiche o di strutture ed infrastrutture pubbliche o private di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nei territori dei comuni colpiti.
2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia la realizzazione di strutture ed infrastrutture sia l'acquisizione di beni o servizi volti al superamento dell'emergenza e al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate dagli eventi sismici nonché l'erogazione, per le suddette finalità, di contributi a soggetti pubblici aventi sede in tali aree.
3. Le risorse versate sul conto corrente di cui al comma 1 sono introitate periodicamente dall'Agenzia regionale ed iscritte nel bilancio della stessa in appositi capitoli di entrata e di spesa, all'uopo istituiti, con determinazione del direttore dell'Agenzia medesima.
4. All'approvazione dei programmi delle attività e degli interventi di cui al comma 1 provvede, con proprio atto, la Giunta regionale.
5. Per l'attuazione dei programmi degli interventi, definiti come specificato al comma 4, l'Agenzia regionale provvede nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai soggetti pubblici nonché, in caso di interventi o attività da realizzare direttamente quale soggetto attuatore, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e delle successive disposizioni attuative, e dei provvedimenti dei competenti organi dello Stato.
6. L'Agenzia regionale è tenuta ad informare costantemente la Giunta regionale sull'entità delle somme acquisite e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, nonché a fornire, a seguito della chiusura del conto corrente bancario di cui trattasi, una dettagliata rendicontazione delle somme impiegate ed una relazione sugli interventi realizzati, per la successiva pubblicazione sul sito internet della Regione e su quello dell'Agenzia medesima.
Art. 45
Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012
1.
Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) le parole
"negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016"
sono sostituite dalle seguenti: "negli anni dal 2012 al 2017".
2.
Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole
"quindici milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "diciotto milioni".