LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione , detta norme:
a) volte al recepimento di disposizioni legislative statali e all'adeguamento delle norme regionali nelle materie relative all'ambiente e alla difesa del suolo e della costa, in particolare per quanto riguarda la forestazione, la procedura di valutazione di impatto ambientale, il ciclo dei rifiuti, le sanzioni relative al demanio idrico;
b) finalizzate all'aggiornamento della normativa regionale per quanto riguarda i piani di settore, i contratti di fiume, l'utilizzo del reticolo idrografico, il sistema informativo regionale sui rifiuti, le sanzioni connesse a misure previste dalla pianificazione regionale sulla qualità dell'aria, la collaborazione e l'integrazione istituzionale;
c) volte e a introdurre o a confermare misure a favore dei territori colpiti da eventi sismici negli anni 2012 e 2016.